di geometra Cardullo www.geometracardullo.it
Certificato di agibilità per abitazioni civili
Buongiorno cari lettori, ho deciso di parlarvi di questo importante argomento perché ho avuto diverse richieste in merito a questo argomento.
Per cui innanzitutto, il certificato di agibilità attesta la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente.
Il certificato di agibilità viene rilasciato dal dirigente o dal responsabile del competente ufficio comunale con riferimento ai seguenti interventi:
-nuove costruzioni;
-ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali;
-interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di cui al punto 1.
Con riferimento agli interventi di cui al punto 2, il soggetto titolare del permesso di costruire o il soggetto che ha presentato la denuncia di inizio attività, o i loro successori o aventi causa, sono tenuti a chiedere il rilascio del certificato di agibilità.
La mancata presentazione della domanda comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 77 a 464 euro.
Alla domanda per il rilascio del certificato di agibilità deve essere allegata copia della dichiarazione presentata per la iscrizione in catasto, redatta in conformità alle disposizioni dell’art. 6 R.D.L. 13 aprile 1939, n. 652, e successive modificazioni e integrazioni.
Occorre predisporre appropriata istanza in Bollo da € 14,62 corredata da documentazione tecnica:
1. accatastamento dell’edificio avanzata dal richiedente il certificato di agibilità, redatta in conformità alle disposizioni dell’art. 6 del regio decreto legge 13 aprile 1939, n. 652 e successive modifiche e integrazioni;
2. Dichiarazione redatta dal richiedente il certificato di agibilità che attesta la conformità dell’opera rispetto al progetto approvato, nonché in ordine alla avvenuta prosciugatura dei muri e alla salubrità degli ambienti;
3. Certificato di collaudo statico previsto dall’art. 67 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m. e i. recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia” per le opere realizzate in conglomerato cementizio armato, normale, precompresso ed a struttura metallica o Certificato di idoneità statica redatto dal professionista abilitato;
4. Dichiarazione di conformità delle opere realizzate alla normativa vigente in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche;
5. Documentazione per la verifica del rispetto delle norme di sicurezza in materia di prevenzione incendi; □ certificato di prevenzione incendi rilasciato dal Comando VV.FF. ai sensi dell’art. 33 del D.P.R. 12 gennaio 1998, n. 37- □ dichiarazione per dare inizio all’attività, resa dal titolare dell’attività nel rispetto dell’art. 3 del D.M. 4 maggio 1998, secondo lo schema dell’allegato III a tale decreto, completa della copia della ricevuta di avvenuta presentazione rilasciata dal competente Comando VV.FF. ;
6. Autorizzazione allo scarico nella fognatura comunale / nel sottosuolo delle acque reflue provenienti dall’immobile per il quale si richiede il certificato di agibilità, ai sensi del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152 e successive modificazioni;
7. Certificato o autocertificazione comprovante l’allacciamento all’Acquedotto;
8. Copia comunicazione ai sensi dell’art. 12 del D.P.R. 03.04.1999 n. 162 (relativa all’ascensore);
9. Dichiarazione di conformità e di collaudo degli impianti installati ai sensi del Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37;
10. Verifica opere di urbanizzazione;
11. Verifica pagamento contributo concessorio;
12. Dichiarazione redatta da Tecnico Abilitato ai sensi dell’art. 35 della Legge 47/85 per immobili oggetto di concessione in sanatoria;
13. Richiesta assegnazione n° civico (se del caso);
14. Perizia asseverata redatta dal Direttore Lavori relativa alla conformità delle opere realizzate rispetto al progetto ed alla relazione tecnica in rif. alla Legge 10/91 e D.P.R. 412/93 e s. m. ed i. così come da Capo VI° del T.U. edilizia – D.P.R. 380/01 e s.m. ed i. – artt. da 122 a 135, nonchè con rif. al D.lgs 192/05 e s.m. ed i. e L.R. n. 13 del 28.05.2007 (in duplice copia);
15. Attestato di certificazione energetica redatta da professionista abilitato ai sensi dell’art. 6 della L.R. n. 13 del 28.05.2007 estraneo alla progettazione ad ala direzione lavori.
Nella richiesta devono essere chiaramente indicati il numero del Permesso di costruire e/o DIA e/o altro provvedimento o comunicazione ed i riferimenti di tutte le evenutali varianti.
La domanda deve essere indirizzata allo Sportello Unico per l’Edilizia e consegnata all’Ufficio Protocollo del Comune. Il certificato viene rilasciato entro 30 gg. dalla presentazione dell’istanza e va ritirato direttamente all’Ufficio Urbanistica.
Trascorsi inutilmente i 30 giorni, l’agibilità si intende attestata nel caso sia stato rilasciato il parere dell’A.S.L. di cui all’art. 5, comma 3, lettera a) del D.P.R. 380/01 e s.m. e i.. In caso di autodichiarazione, il termine per la formazione del silenzio-assenso è di 60 giorni.
Il termine dei 30 giorni sopraddetti può essere interrotto una sola volta dal responsabile del procedimento, entro 15 giorni dalla domanda, esclusivamente per la richiesta di documentazione integrativa.
In tal caso, il termine di trenta giorni ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa.